Cassation court dismisses appeal as the ground is merely instrumental to re-evaluate evidence regarding the defendant's awareness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Chen Zhiyang's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Chen argued that the lower court's decision on his criminal liability for fraud was merely a strategic tool to re-evaluate evidence regarding his awareness of the theft. The court rejected this, finding the ground was purely instrumental to the evidence assessment already conducted by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is merely instrumental to the alternative re-evaluation of evidence sources already exhaustively examined by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN ZHIYANG nato il 26/09/1992 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 411187-2024 CHEN ZHIYANG OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. è strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine alla consapevolezza del ricorrente nel denunciare per il reato di rapina coloro che invece lo avevano truffato, quindi per un reato più grave rispetto a quello effettivamente commesso in suo danno, al fine di tutelarsi da un'eventuale accusa di ricettazione a suo carico del tutto ipotetica ed astratta (si veda da pag. 4 a 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il