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Ordinanza — n. 14995/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to apply non-prosecution statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14995/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Giuffre inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for an offense under Article 385 of the Penal Code, arguing for non-prosecution based on the particular triviality of the act. The court rejected these generic grounds, noting that the first-instance judges correctly applied the relevant penal code article and properly weighed the gravity of the facts against the statutory exemption.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on generic grounds without specific factual arguments or a correct legal characterization of the non-prosecution statute is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility particular triviality exemption generic appeal grounds Article 385 Penal Code Article 131-bis Penal Code documenti mancanti canoni non corrisposti autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l'art. 385 cod. pen. (e non l'art.
Art. 131-bis cod. pen.
9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr.
Art. 276 cod. proc. pen.
(e non l'art. 276 cod. proc. pen. come prospettato dal ricorrente, cfr.
art. 385 cod. pen
Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l'art. 385 cod. pen.
art. 276 cod. proc. pen
(e non l'art. 276 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRE MARCO nato a PALERMO 11 18/05/1991 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 41173/24 - GIUFFRE' Marco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che contesta - peraltro genericamente - la ritenuta responsabilità penale del ricorrente e lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l'art. 385 cod. pen. (e non l'art. 276 cod. proc. pen. come prospettato dal ricorrente, cfr. p. 9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 11-12 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso