Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to apply non-prosecution statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Giuffre inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for an offense under Article 385 of the Penal Code, arguing for non-prosecution based on the particular triviality of the act. The court rejected these generic grounds, noting that the first-instance judges correctly applied the relevant penal code article and properly weighed the gravity of the facts against the statutory exemption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal based on generic grounds without specific factual arguments or a correct legal characterization of the non-prosecution statute is inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRE MARCO nato a PALERMO 11 18/05/1991 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 41173/24 - GIUFFRE' Marco OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che contesta - peraltro genericamente - la ritenuta responsabilità penale del ricorrente e lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Considerato che, su entrambi i punti, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente applicato al caso di specie l'art. 385 cod. pen. (e non l'art. 276 cod. proc. pen. come prospettato dal ricorrente, cfr. p. 9 della sentenza) e valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la complessiva gravità del fatto (cfr. pp. 11-12 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso