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Ordinanza — n. 14994/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding non-punishability under Art. 131-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14994/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the offense lacked particular gravity. The Court rejected this, noting the lower court correctly identified the serious nature of the act, the intensity of intent, and the appellant's specific prior record.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the claim of non-punishability is manifestly unfounded because the lower court has duly established the particular gravity of the offense, the intensity of the intent, and the specific prior record of the accused.

Parole chiave

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non-punishability Art. 131-bis criminal appeal manifestly unfounded procedural inadmissibility particular gravity prior record gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 385 cod. pen.
41169/24 Giuspino OSSERVA Visti gP atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 385 cod. pen
41169/24 Giuspino OSSERVA Visti gP atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUSPINO DAVIDE nato a MILANO il 19/11/1984 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 41169/24 Giuspino OSSERVA Visti gP atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere la particolare tenuità dell'offesa e, in particolare, le gravi modalità del fatto, l'intensità del dolo, nonché i precedenti specifici a carico del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il