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Ordinanza — n. 14993/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity and lack of specific grounds regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground regarding the defendant's absence was unfounded due to a waiver, while other grounds were rejected as too generic compared to the lower court's detailed reasoning on evasion crimes and recidivism. Consequently, the appellate court's findings on factual assessments and legal qualifications were upheld without re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically challenge the lower court's reasoning on facts or law, particularly regarding non-revaluable factual assessments.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible cassation evasion crimes recidivism application procedural costs order waiver of presence appellate review limits recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLI MASSIMILIANO ( CUI 00V8A43 ) nato a ROMA il 04/02/1971 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per legittimo impedimento dell'imputato è manifestamente infondato a fronte della rilevata rinuncia dell'imputato alla presenza; ritenuto che gli altri motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento dei due reati di evasione oltre che in merito alla esclusione del carattere unitario della condotta di evasione in ragione del lungo intervallo temporale decorso tra i due controlli e delle giustificazioni rese dallo stesso imputato, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, che la Corte di appello di Milano ha congruamente motivato in merito anche all'applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 Il Con.. • 'ere esten