Criminal appeal dismissed; court rejects non-prosecution plea due to defendant's prior record and crime severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly rejected the plea of non-prosecution based on the minor nature of the offense because the appellant had a significant prior criminal record. Consequently, the court upheld the conviction for attempted aggravated theft, emphasizing that the defendant's history and the gravity of the act precluded the benefit of leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: The plea of non-prosecution for minor offenses is denied when the defendant's extensive prior criminal record and the overall severity of the current act demonstrate a lack of particular minor circumstances.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINATI CRISTIAN (CUI 01RT632) nato a PAVIA il 29/07/1978 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 41141/24 - RINATI Cristian OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (imputazione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, che lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che, sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato appare immune da censure, avendo i giudici di merito correttamente valorizzato, in senso ostativo al riconoscimento del beneficio, i plurimi e gravi precedenti penali a carico del ricorrente nonché la complessiva gravità del fatto (l'evasione costituiva l'occasione per commettere il tentativo di furto aggravato);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/