Italian court dismisses appeal claiming false justification for violent reaction to police officers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to properly justify the dismissal of a self-defense claim based on the defendant's violent reaction to police. The court rejected this, noting the lower court correctly linked the violence to the legitimate operation of public officials and dismissed the defense's factual reconstruction as contradicted by sworn testimony. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the financial consequences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the alleged lack of justification for a violent reaction to public officials is congruent with the trial record and the defense's factual reconstruction is contradicted by sworn testimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIAD HAMZA nato il 11/12/1990 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che con riferimento alla scriminante putativa è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali, essendo stata innanzitutto respinta la ricostruzione del fatto sollecitata dalla difesa perché contradetta dalla dinamica dei fatti come descritti dalle due guardie giurate, senza alcun travisamento delle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 e estensore Il