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Ordinanza — n. 14988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for excessive sentencing due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Faraci inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Faraci argued that the sentence for the crime under Article 337 of the Penal Code was excessive, but the court found his claims too generic. The court rejected the appeal because the arguments failed to specifically address or refute the reasoning of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms and lack the specific factual comparison required to challenge the lower court's reasoning.

Parole chiave

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excessive sentencing appeal inadmissible appeal Article 337 Penal Code lack of specificity procedural costs sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI ANTONIO nato a CATANIA il 01/10/1974 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41070/24 FARACI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0