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Ordinanza — n. 14987/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds outside statutory cassation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and did not meet the strict requirements for cassation under Article 448. The appellant argued the lower court erred in qualifying the facts, but the court found no violation of law since the legal characterization was not palesemente eccentric to the charges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the alleged legal violation is generic and does not fall within the specific exceptions provided by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds generic appeal legal qualification procedural costs statutory limits palese eccentricity reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 337 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato (peraltro quale insussistenza degli elementi costitutivi del reato, al di là dell'intitolazione formale) non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABTI MUSTAPHA nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 13/11/2024 del TRIBUNALE di COMO Lato avviso i; 93-5e, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41058/24 El Habti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto, in realtà sostenendo la insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del fatto; che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato (peraltro quale insussistenza degli elementi costitutivi del reato, al di là dell'intitolazione formale) non emerge; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci