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Ordinanza — n. 14984/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the case. The appellant argued for acquittal based on specific statutory defenses, but the court ruled the petition was generic and did not comply with required formalities. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to cite specific grounds for violation of law or error in reasoning as required by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds generic petition procedural compliance acquittal defense condono delle spese procedurali attenuazione della pena inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
Art. 337 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame della causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESICCI GAETANO nato a MANDURIA il 04/08/1983 avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di TARANTO Lolato avvi Ile par—t3 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40960/24 Presicci

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 385, 582 e 585 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame della causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31