Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to adequately confront the lower court's reasoning on sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the defense's arguments merely repeated those made in the second instance without engaging with the specific reasoning of the appealed judgment. The lower court had correctly assessed the overall gravity of the defendant's conduct as an obstacle to applying generic mitigating circumstances under the relevant penal code provisions. Consequently, the court rejected the request for mitigation and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.p.; Art. 337 and 582 c.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not adequately confront the specific reasoning of the contested decision, particularly regarding the assessment of mitigating circumstances based on the overall gravity of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRUBBA MATTIA nato a CATANIA il 02/02/1994 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; RG 40893/24 — Carrubba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la memoria in data 6 marzo 2025 con cui si ribadiscono le censure svolte;
Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo della censura proposta in appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui correttamente è stata valorizzata, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la complessiva gravità della condotta; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3