Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14980/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14980/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSU CONSTANTIN DANIEL nato il 14/02/1982 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 40877/24 Hosu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata e l'omessa esclusione della stessa, esulano dalla valutazione di legittimità perché l'impugnazione deve ritenersi generica là dove manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate in misura di prevalenza nonché all'esclusione della aggravante.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14980/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica coerente e puntuale a tal riguardo nonché ai motivi per i quali la recidiva non può essere esclusa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnabilità della decisione di rinvio preferenze doganali generalizzate legittimazione a ricorrere attenuazione libera della pena prevenzione generale e speciale decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
40877/24 Hosu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSU CONSTANTIN DANIEL nato il 14/02/1982 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 40877/24 Hosu OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tutti i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata e l'omessa esclusione della stessa, esulano dalla valutazione di legittimità perché l'impugnazione deve ritenersi generica là dove manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate in misura di prevalenza nonché all'esclusione della aggravante.

In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica coerente e puntuale a tal riguardo nonché ai motivi per i quali la recidiva non può essere esclusa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso