Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14979/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14979/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14979/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO STEVEN nato a SIRACUSA il 12/04/2000 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40876/24 MERLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14979/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 40876/24 MERLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione sanzioni penali individualizzazione della commisurazione penale adeguamento della pena revisione della sentenza penale commisurazione della pena minorile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO STEVEN nato a SIRACUSA il 12/04/2000 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40876/24 MERLINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta.

La Corte d'Appello, infatti, richiama, condividendole, le valutazioni formulate nella sentenza di primo grado, nella quale il giudice ha individuato puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare l'applicazione della recidiva contestata, ricavando dai precedenti penali recenti dell'imputato, nonostante la sua giovane età, un giudizio di particolare dedizione al crimine (v. pag. 6 sentenza di primo grado); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, attinente all'eccessività della pena irrogata, è anch'esso riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, nonché privo di specificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto, con valutazione corretta e non illogica e, pertanto, rientrante nella sua esclusiva discrezionalità, di non ridurre ulteriormente la pena applicata dal primo giudice, ritenendola complessivamente proporzionata al disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec