Ordinanza — n. 14975/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFEDE ANTONINO nato a NOTO il 18/11/1981 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40830/24 Difede OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che dalla motivazione del provvedimento impugnato emergono le ragioni poste a fondamento dell'esclusione del beneficio (non soltanto l'assenza di «dati circostanziali postivi» ma anche la complessiva gravità del fatto, cfr. p. 3 della sentenza);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14975/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 40830/24 Difede OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che dalla motivazione del provvedimento impugnato emergono le ragioni poste a fondamento dell'esclusione del beneficio (non soltanto l'assenza di «dati circostanziali postivi» ma anche la complessiva gravità del fatto, cfr. p. 3 della sentenza);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIFEDE ANTONINO nato a NOTO il 18/11/1981 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40830/24 Difede OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che dalla motivazione del provvedimento impugnato emergono le ragioni poste a fondamento dell'esclusione del beneficio (non soltanto l'assenza di «dati circostanziali postivi» ma anche la complessiva gravità del fatto, cfr. p. 3 della sentenza);
Ritenuto, in ogni caso, che la Corte d'appello ha provveduto a una diminuzione complessiva della pena, riportando quest'ultima al minimo edittale; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31