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Ordinanza — n. 14974/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism exclusion as lower court reasoning was logical and exhaustive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude recidivism, but the Supreme Court found the lower court's reasoning logical and exhaustive regarding the specific appeal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and was therefore inadmissible under the principle of logical sufficiency in appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on the exclusion of recidivism is logical and exhaustive, rendering the appellant's specific arguments devoid of merit.

Parole chiave

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recidivism exclusion appellate review logical sufficiency inadmissible appeal Italian criminal law Corte di Cassazione court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI SUSI nato a LIVORNO il 11/07/1968 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40824/24 Gagliardi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente alla omessa esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della Corte d'appello è immune da vizi censurabili in sede di legittimità, risultando logica ed esaustiva a fronte del motivo d'appello che, sul punto, si poneva come del tutto privo di specificità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0