Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and procedural bar.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Fernando Gabriel Huaypa Vega inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code, but the court found the first-instance judgment logically coherent and legally sound. Consequently, the appeal was rejected because it raised issues not properly deduced in the appeal act and violated procedural time limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises issues not deduced in the appeal act or if the first-instance judgment is logically coherent and free of legal violations regarding the application of mitigating circumstances versus recidivism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUAYPA VEGA FERNANDO GABRIEL nato il 12/04/1966 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 40803/ 24 HUAYPA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha evidenziato come a tal fine risultava ostativo il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto che la censura afferente alla mancata disapplicazione della recidiva contestata attiene a profili non dedotti con l'atto di appello e, in ogni caso, anche con riferimento a tale questione la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso