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Ordinanza — n. 14970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for calunnia as manifestly unfounded and non-meritorious regarding signature authenticity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for liability regarding the calunnia charge, but the court found the sole ground of appeal manifestly unfounded and merely a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. The decision emphasized that the appellate court had already thoroughly scrutinized the expert report establishing the autographic nature of the signatures on the indigency application.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 370 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground is manifestly unfounded and merely reproduces grievances already decided upon by the lower court without engaging the merits.

Parole chiave

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calunnia charge manifestly unfounded appeal signature authenticity expert report analysis procedural inadmissibility colpa del patrocinatore spese di gratuito patrocinio costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 370 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOBANU LILIAN nato il 04/02/1983 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40800/24 CIOBANU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di calunnia, è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di doglianze su cui il giudice si è già pronunciato in sede di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, con particolare riguardo alla perizia dalla quale si è ricavata la natura autografa delle firme apposte dall'imputato sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (v. pag. 10);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il