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Ordinanza — n. 14969/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug evasion conviction citing lack of new grounds and procedural admissibility issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14969/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court conviction for evading drug control, arguing against the court's assessment of his oppositional and violent conduct. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new, distinct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility drug control evasion reproductive grounds dismissal court of cassation procedural inadmissibility traffico aggravato di stupefacenti tossicodipendenza uso sproporzionato della forza

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO SALVATORE nato a DESIO il 25/06/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40798/24 VACCARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando sia le risultanze processuali che le modalità della condotta del ricorrente (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata);

Ritenuto che anche il secondo motivo, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, censura un percorso argomentativo logico e immune da fratture, con cui la Corte territoriale ha valutato sia l'atteggiamento oppositivo e violento del ricorrente finalizzato ad eludere il controllo antidroga da parte dei pubblici ufficiali, che il mancato riscontro delle dichiarazioni dell'imputato (si vedano pag. 4-5 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso