Ordinanza — n. 14965/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEMANNO LUIGI nato il 14/09/1967 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40724/24 Alemanno OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14965/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure, senza prospettare i motivi per i quali detta causa sussisterebbe, al di là della unicità dell'episodio; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEMANNO LUIGI nato il 14/09/1967 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40724/24 Alemanno OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'omesso esame della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure, senza prospettare i motivi per i quali detta causa sussisterebbe, al di là della unicità dell'episodio; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il