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Ordinanza — n. 14964/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO MARIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 21/11/1963 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.40713/24 NIGRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla responsabilità per il reato contestato, con particolare riferimento alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. p. 2);

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento, è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure e le argomentazioni del giudice di merito sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva vie di fatto circostanza attenuante pericolo di collusione con testimoni corresponsabilità della vittima tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO MARIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 21/11/1963 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.40713/24 NIGRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla responsabilità per il reato contestato, con particolare riferimento alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. p. 2);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento, è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure e le argomentazioni del giudice di merito sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de