Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14963/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual findings and recidiva exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14963/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for resisting a public official and the exclusion of recidiva. The court found the arguments to be a non-consented re-reading of evidence and an aspecific attack on the appellate court's coherent factual reconstruction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the exclusion of recidiva are inadmissible if they do not substantively confront the proven facts or the logical coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal resisting public official exclusion of recidiva factual assessment appellate review motivi di cassazione ricusazione del pubblico ministero reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CITO ALEANDRO nato a ANDRIA il 23/04/1994 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; Chf n. 40711/24 CITO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure del ricorrente in tema di configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui al primo motivo di ricorso, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte e adoperando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità (v. in particolare pag. 3);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d