Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts relied on were already evaluated by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Stabile Fioravante inadmissible regarding the conviction for the crime in Article 393 of the Penal Code. The appellant argued that the evidence, consisting solely of the victim's statements, was insufficient to prove the crime. The court rejected this claim, noting that the lower court had already assessed these statements as credible and supported them with documentary evidence such as fax records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grievances already addressed by the appellate court or relies on facts and evidence that the lower court has already evaluated and found sufficient to support the conviction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE FIORAVANTE nato a LECCE il 11/03/1937 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40699/24 STABILE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.393 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - attinente alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, in particolare sotto il profilo dell'idoneità degli elementi valutati dal giudice, costituiti dalle sole dichiarazioni della persona offesa, a fornire prova del reato contestato - è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di doglianze su cui il giudice si è già pronunciato in sede di appello.
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state valutate dal giudice di merito e ritenute attendibili, anche alla luce degli ulteriori riscontri documentali (in particolare dal contenuto dei fax inviati dal ricorrente alla persona offesa, v. pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il