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Ordinanza — n. 14961/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific arguments against lower court's merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14961/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft, arguing lack of legal title for possession and requesting generic mitigating circumstances and recidiva application. The court found these grievances manifestly unfounded because they failed to engage with the specific reasoning of the appellate court regarding the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments challenging the lower court's reasoning; generic complaints or those not contrasting with the appellate court's specific analysis are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity merit review theft conviction recidiva application motivazione inadeguata delle censure costituzionali soggiorno illegale eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
40694/24 Palumbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
40694/24 Palumbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ANGELO nato a GALATINA il 08/02/1980 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 'n. 40694/24 Palumbo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il reato contestato e le censure relative alla mancanza di un legittimo titolo di detenzione, di cui al primo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pp. 3-4);

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso attinenti, rispettivamente, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva, sono privi specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni dei giudici di merito connotate da lineare e coerente logicità (v. pp. 6-7); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il