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Ordinanza — n. 14960/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-application of substitute penalties due to lack of prior request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14960/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing that substitute penalties were not applied despite his request. The court rejected this claim because no prior request for substitute penalties had been formally made by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Substitute penalties require a specific prior request by the accused; failure to make such a request precludes their application and renders the appeal regarding this omission inadmissible.

Parole chiave

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substitute penalties prior request requirement Article 385 penal code inadmissible appeal court costs and fine sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi sostituzione nell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
40689/24 Nardella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
40689/24 Nardella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDELLA PIETRO MICHELE nato a SAN SEVERO il 29/06/1968 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40689/24 Nardella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato poiché non era stata precedentemente formulata dall'imputato alcuna richiesta in tal senso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla capacità processuale dell'imputato, è altresì manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei giudici di merito (v. in particolare pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/