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Ordinanza — n. 14959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite complex crime absorption as a specific appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the issue of crime absorption under Article 651 of the Penal Code as a distinct ground in the notice of appeal. The appellant only challenged the conviction for Article 337 and raised defenses regarding non-punishment and sentencing leniency, omitting the complex crime argument required by procedural law. Consequently, the court ruled that the omission precluded examination of the absorption claim, resulting in the dismissal of the entire appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 651 cod. pen.; Appeals must specifically cite all grounds for review, including complex crime absorption, or they are inadmissible.

Parole chiave

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complex crime absorption inadmissible appeal procedural omission notice of appeal criminal procedure code facoltà di astenersi dal testimoniare permesso di promuovere un procedimento penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
651 in quella di cui al reato di resistenza e quindi alla configurabilità di un "reato complesso", non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 337 cod. pen.
pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla insussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.
Art. 651 cod. pen.
pen., con particolare riferimento al preteso assorbimento della condotta ex art. 651 in quella di cui al reato di resistenza e quindi alla configurabilità di un "reato complesso", non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 393 bis cod. pen.
pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen., sulla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla insussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art.
art. 393 bis cod. pen
pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen., sulla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FRANCA GIOACCHINO nato a VILLABATE il 14/08/1953 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40674/24 LA FRANCA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 651 cod. pen.); Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso attinente al concorso fra i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., con particolare riferimento al preteso assorbimento della condotta ex art. 651 in quella di cui al reato di resistenza e quindi alla configurabilità di un "reato complesso", non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla insussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., sulla sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 393 bis cod. pen., sulla mancata dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cod. pen., sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla eccessività della pena;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il