Cassation court dismisses appeal as mere complaint against trial court's evidence evaluation under Art. 54 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Mele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mele argued that the lower court's conviction for the crime in Art. 385 of the Penal Code lacked the mitigating circumstances of Art. 54. The court rejected this, ruling that the appeal constituted only a complaint against the evidence assessment without engaging with the trial court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation based solely on dissatisfaction with the trial court's evaluation of evidence or a desire for a different factual reconstruction is inadmissible as it lacks the requisite legal argumentation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE ROBERTO nato a BARI il 04/07/1995 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40658/24 Mele OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla sussistenza dei presupposti di operatività della causa scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3