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Ordinanza — n. 14955/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific merit-based arguments against lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14955/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code, but the court found these complaints to be generic and lacking specific engagement with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments failed to provide a substantive challenge to the factual and legal assessments made by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Appeals based on generic censure of merit without specific engagement with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal lack of specificity Article 385 penal code inadmissible appeal procedural costs spese di esecuzione sanzioni pecuniarie dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPODIFERRO DOMENICO nato a BARI il 25/03/1962 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n.40612/24 CAPODIFERRO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il reato contestato e di travisamento del fatto, di cui al primo motivo di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare pag. 4);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il