Cassation appeal dismissed as late, filed after the 45-day deadline under Article 585 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on May 22, 2024, exceeding the 45-day statutory deadline. The appellant submitted the request on January 16, 2024, after the judgment was issued on January 9, 2024, with a 30-day filing window that expired on March 24, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the 45-day period prescribed by law is inadmissible, and the appellant bears the costs unless they can prove they were not at fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/06/1975 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI/dato avvisp."511éparti;.«. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40574/24 Martino
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 22 maggio 2024, quindi oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 9 gennaio 2024, con indicazione del termine per il deposito in giorni 30 ed effettivamente depositata il 16 gennaio 2024. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 24 marzo 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il