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Ordinanza — n. 14951/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as specific; court rejects vague recidivism argument due to lack of confrontation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14951/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to exclude contested recidivism, but the court found this argument specific rather than general. The appellate court had already established a coherent logical basis for applying recidivism based on concrete danger assessments found in recent precedents. Consequently, the court ruled that the appellant did not meaningfully confront the lower court's reasoning, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific rather than general, particularly when the lower court's decision demonstrates a coherent and logical application of established principles regarding concrete danger and recidivism without requiring the appellant to confront those specific findings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific grounds requirement recidivism application concrete danger assessment logical coherence review court costs award appellate reasoning reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIRADONNA ANTONIO nato a BARI il 09/05/1968 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40558/24 MARTIRADONNA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta.

La Corte d'appello, infatti, ha individuato, in maniera conforme ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri alla luce dei quali ha confermato l'applicazione della recidiva contestata, ricavando dai numerosi e recenti precedenti penali un giudizio di ragguardevole pericolosità in concreto dell'imputato (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il