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Ordinanza — n. 14947/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding defense substitution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14947/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal erred by rejecting the request to substitute the defense attorney due to a legitimate impediment. The court found this claim unfounded because the lower court correctly noted the absence of justification for the substitution and the untimeliness of the request.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground concerns a rejection of a defense substitution request that was properly motivated by the lower court regarding lack of justification and timeliness.

Parole chiave

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defense substitution request legitimate impediment inadmissible appeal procedural timeliness lack of motivation Court of Cassation procedural costs domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDDAVIDE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 18/12/1985 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40534/24 REDDAVIDE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - relativo alla pretesa nullità della sentenza di appello in ragione del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore - è manifestamente infondato, dal momento che il rigetto dell'istanza è stato correttamente motivato dalla Corte d'appello sulla base della mancanza di alcuna motivazione, da parte del difensore, circa l'impossibilità di nominare un sostituto, nonché sulla base dell'intempestività della stessa (v. in particolare pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3