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Ordinanza — n. 14946/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; claim lacks specific argumentation on excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the argument regarding excessive sentencing. The appellant, Lomuscio, challenged a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code but failed to provide specific reasoning against the penalty. The court ruled that the lower court's decision demonstrated logical coherence, rendering the appeal's lack of concrete engagement with the judgment sufficient grounds for dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the reasoning of the contested decision, as the lower court's judgment must be logically coherent and substantiated.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds excessive sentencing Art. 367 c.p.p. Art. 368 c.p.p. logical coherence Cassa delle ammende alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMUSCIO PAOLO nato a BARI il 30/01/1973 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40530/24 Lomuscio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla eccessività della pena, è generico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0