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Ordinanza — n. 14943/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and specific arguments against sentencing are rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction's subjective element and the lack of generic mitigating circumstances, but the Court found these complaints generic and lacking specific factual engagement. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the appellant's intent to obstruct agents and evade pursuit was upheld as logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and engage with the merits; generic complaints regarding subjective elements or sentencing without concrete factual rebuttal are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection subjective element of crime generic mitigating circumstances Cassa delle ammende perizia psichiatrica insufficiente prova del timore di persecuzione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATINO VITTORIO nato a VITTORIA il 22/06/1985 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 40467/24 LATINO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all'elemento soggettivo sono, oltre che generiche, aspecifiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato, con riferimento, in particolare, alla volontà del ricorrente di ostacolare l'attività degli agenti e di sottrarsi all'inseguimento (v. pag. 3);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che formulato in termini generici, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. pag. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis