Ordinanza — n. 14933/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDECCHIA FABIOLA nato a ISOLA DEL LIRI il 04/05/1980 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso e la memoria di Fabiola Scordecchia; considerato che i tre motivi di ricorso sono intrisi di elementi valutativi e privi di una effettiva critica di legittimità; mentre la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto adeguata; osservato in particolare, che il primo motivo propone interpretazioni alternative senza nemmeno giungere ad identificare un vizio di manifesta (e non semplice: vedasi l'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) illogicità; rilevato, in relazione al secondo motivo, che la sentenza della Corte Costituzionale (n.86, e non 84 del 2024, come indicato erroneamente nel ricorso) è stata pronunciata in epoca anteriore allo svolgimento del giudizio d'appello e che, in mancanza di deduzione in quella sede, non può essere ora invocata, a causa della violazione della catena devolutiva; considerato infine che il terzo, confuso, motivo di ricorso non considera che il motivo d'appello riguardava le circostanze (di cui oggi non si fa menzione) e che la pena era stata irrogata nel minimo, sotto ogni aspetto, con conseguente superfluità di specifica motivazione, a dimostrazione della pretestuosità ed inconcludenza del motivo; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, così come la memoria, priva di alcun profilo ammissibile in questa sede, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14933/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 lett. e, cod. proc. pen.) illogicità; rilevato, in relazione al secondo motivo, che la sentenza della Corte Costituzionale (n.86, e non 84 del 2024, come indicato erroneamente nel ricorso) è stata pronunciata in epoca anteriore allo svolgimento del giudizio d'appello e che, in mancanza di deduzione in quella sede, non può essere ora invocata, a causa della violazione della catena devolutiva; considerato infine che il terzo, confuso, motivo di ricorso non considera che il motivo d'appello riguardava le circostanze (di cui oggi non si fa menzione) e che la pena era stata irrogata nel minimo, sotto ogni aspetto, con conseguente superfluità di specifica motivazione, a dimostrazione della pretestuosità ed inconcludenza del motivo; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, così come la memoria, priva di alcun profilo ammissibile in questa sede, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCORDECCHIA FABIOLA nato a ISOLA DEL LIRI il 04/05/1980 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Fabiola Scordecchia; considerato che i tre motivi di ricorso sono intrisi di elementi valutativi e privi di una effettiva critica di legittimità; mentre la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto adeguata; osservato in particolare, che il primo motivo propone interpretazioni alternative senza nemmeno giungere ad identificare un vizio di manifesta (e non semplice: vedasi l'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.) illogicità; rilevato, in relazione al secondo motivo, che la sentenza della Corte Costituzionale (n.86, e non 84 del 2024, come indicato erroneamente nel ricorso) è stata pronunciata in epoca anteriore allo svolgimento del giudizio d'appello e che, in mancanza di deduzione in quella sede, non può essere ora invocata, a causa della violazione della catena devolutiva; considerato infine che il terzo, confuso, motivo di ricorso non considera che il motivo d'appello riguardava le circostanze (di cui oggi non si fa menzione) e che la pena era stata irrogata nel minimo, sotto ogni aspetto, con conseguente superfluità di specifica motivazione, a dimostrazione della pretestuosità ed inconcludenza del motivo; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, così come la memoria, priva di alcun profilo ammissibile in questa sede, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigli re Estensore Il Pr