Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14932/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14932/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC KEVIN nato a PISTOIA 11 13/05/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Kevin Hadzovic; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14932/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC KEVIN nato a PISTOIA 11 13/05/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Kevin Hadzovic; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali procedure di ricorso cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADZOVIC KEVIN nato a PISTOIA 11 13/05/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Kevin Hadzovic; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, tale motivo peraltro - nella parte in cui contesta il riconoscimento delle ritenute aggravanti - non ha costituito oggetto dei motivi di appello, sicché non è consentito in questa sede per violazione della catena devolutiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Gonsigliere Estensore Il P