Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal law violations and lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Ivan Civita inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments concerning alleged criminal law violations and insufficient motivation were unprovable because they pertained to the punitive treatment rather than the substantive judgment. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logically coherent and fully examined the evidence, rendering the appeal baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals challenging the punitive treatment of a defendant or alleging a lack of motivation are inadmissible if the contested decision contains sufficient and logical reasoning that adequately examines the defense arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA DOMENICO IVAN nato a BARLETTA il 17/06/1986 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Ivan Civita; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'inosservanza di norme penali ed il difetto motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il onsigli