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Ordinanza — n. 14929/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because grounds concern sentencing rather than substantive law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14929/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Mario Maffei inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Maffei argued that the lower court incorrectly applied criminal law provisions regarding mitigating circumstances and sentencing parameters. The court rejected these claims because the arguments pertained solely to the punitive treatment and discretion in sentencing, which are not grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 132, 133 cod. pen.; Appeals concerning the discretion in sentencing and the application of mitigating circumstances are inadmissible before the Supreme Court as they do not involve errors in the interpretation or application of substantive criminal law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances denial cassation procedural limits punitive treatment grounds traffico dei pagamenti controllo di polizia sequestro di un veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFEI MARIO nato a BARI il 27/07/1966 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita' a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Maffei; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla congruità della pena alla luce dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigliere