Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Natale Ciambriello inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding his criminal liability, but the court found these claims unprovable. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower judges without providing a specific critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without offering a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMBRIELLO NATALE nato a NAPOLI il 23/02/1963 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Natale Ciambriello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie comprovanti il reato di ricettazione contestatogli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il onsiglie