Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14928/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Natale Ciambriello inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding his criminal liability, but the court found these claims unprovable. The court ruled that the appeal merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower judges without providing a specific critical analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without offering a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of critical analysis reproductive arguments criminal liability Court of Cassazione ordinanza comunale abuso della licenza e delle targhe divieto di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMBRIELLO NATALE nato a NAPOLI il 23/02/1963 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Natale Ciambriello; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie comprovanti il reato di ricettazione contestatogli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il onsiglie