Cassation appeal dismissed as provisional penalty quantification is discretionary and not subject to cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Agostino Mastrangelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant argued the lower court's reasoning regarding the provisional penalty was illogical and violated criminal law. The court ruled that such decisions are inherently discretionary, deliberative, and not subject to cassation review, as they will be superseded by the final compensation calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Decisions on the granting and quantification of a provisional penalty in criminal proceedings are discretionary and deliberative, thus inadmissible via cassation appeal as they are not subject to binding precedent and will be overturned by the final liquidation of integral compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELO AGOSTINO nato a EBOLI il 01/05/1956 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Agostino Mastrangelo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e l'inosservanza della legge penale con riguardo alla sussistenza ed alla quantificazione della provvisionale, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stato adeguatamente motivato sia il danno economico patito dalle parti civili (dato dalla perdita del corrispettivo rispetto all'immissione tardiva nel possesso del bene), che il danno morale e la perdita di chance, tenuto pure conto di interessi e rivalutazione (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); che, peraltro, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Rv. 277773 — 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che delle spese sostenute dalla parte civile, che ha presentato tempestive conclusioni.
P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato della rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili Ruggero Gerardo e Ruggero Antonello, anche nella qualità di legale rappresentante della RDG costruzioni s.r.I., che liquida in complessivi euro 2.547,00, oltre accessori