Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reproduction of already reviewed and rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Arben Shtufi inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal, alleging insufficient evidence for the criminal conviction of fraud, was deemed unprovable because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific critical analysis of the original judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing new specific critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHTUFI ARBEN nato a TIRANA( ALBANIA) il 10/09/1971 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arben Shtufi; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'insufficienza probatoria fondante il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di truffa contestatogli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsigliere Este