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Ordinanza — n. 14924/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being a mere reproduction of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mahsoud Bouchaib inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested the apparent motivation regarding the criminal liability judgment, arguing it was insufficient. The court rejected this because the argument merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed by the lower courts with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of arguments apparent motivation criminal liability Court of Cassazione licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHSOUD BOUCHAIB nato a LOULAD( MAROCCO) il 20/09/1985 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bouchaib Mahsoud; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'apparenza della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie comprovanti il reato di ricettazione contestato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il onsiglier