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Ordinanza — n. 14923/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and issues regarding punitive treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Cardellicchio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a reclassification of the crime and a substitution of the custodial sentence with a fine, but the court found these grounds insufficient. The court rejected the claims because the first argument merely repeated previously dismissed criticisms without new analysis, while the second concerned the punitive treatment which was already adequately examined by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 20 bis, 53 L. n. 689/1981: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the lower court without specific new criticism or if they concern the punitive treatment without sufficient logical foundation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism punitive treatment reclassification of crime substitution of penalty court costs Cassa delle ammende esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Bruno Cardellicchio; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.
Art. 624 cod. pen.
in quello di cui all'art. 624 cod.
Art. 20 bis L. n. 689/1981
Art. 53 L. n. 689/1981
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Bruno Cardellicchio; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 624 cod. pen
in quello di cui all'art. 624 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLICCHIO BRUNO nato a BATTIPAGLIA il 14/03/1972 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avvio alle parti; udita la r lazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bruno Cardellicchio; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 624 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 20 bis, 53 L. n. 689/1981 ed alla mancata sostituzione della pena detentiva di breve durata con la pena pecuniaria (o con altra pena sostitutiva), è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Col sig