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Ordinanza — n. 14922/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and improper subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo D'Agostino's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding subjective intent and misapplied sentencing laws, but the court found these grounds unassailable. The appeal was rejected because the first claim merely repeated previously dismissed arguments without new analysis, while the second claim concerned punitive treatment rather than substantive law application.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without specific criticism, or if it concerns the punitive treatment rather than the application of substantive criminal law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism reproductive arguments punitive treatment scope subjective intent element procedural dismissal Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenzo D'Agostino; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Vincenzo D'Agostino; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod.
art. 131 bis cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO VINCENZO nato a TEVEROLA il 11/03/1966 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la-relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo D'Agostino; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Co sig