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Ordinanza — n. 14921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of specific factual error analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mario Casillo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Casillo argued that the lower court violated the law and committed a motivational defect regarding the evaluation of evidence in his criminal liability case. The court rejected these claims as repetitive and lacking the specific critical analysis required to challenge the trial court's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must be based on specific violations of law or motivational defects; repetitive grounds or general requests for re-evaluation of evidence without pinpointing specific errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds motivational defect evidence evaluation criminal liability rischio industriale perdite economiche assicurazione casco

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASILLO MARIO nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 16/04/1973 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Casillo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consig