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Ordinanza — n. 14920/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Matteo De Girolamo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's decision lacked sufficient evidentiary support for the criminal liability judgment. The court rejected this claim, stating the grievances were merely repetitive and sought a re-evaluation of evidence outside the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 4 c.p.p.: Appeals must contain specific critical analysis of the lower court's reasoning; mere repetition of arguments already rejected or requests for re-evaluation of evidence without identifying specific distortions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis repetitive grievances appellate review scope evidentiary insufficiency reati contro la sfera personale riservata violazione dell'obbligo di informare prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 364, c. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIROLAMO VITO MATTEO nato a CONVERSANO il 29/01/1950 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vito Matteo De Girolamo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'insufficienza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il onsi