Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects and improper subject matter scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Saber Hmidi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for violations of law regarding the subjective element of the crime and sentencing errors under Articles 99 and 133 of the Penal Code. The court rejected these claims because the first ground was merely a repetition of previously dismissed arguments, while the second was inadmissible as it concerned the punitive treatment rather than the conviction itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without specific new criticism, or if it concerns the punitive treatment rather than the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMIDI SABER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato vviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Saber Hmidi; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato (relativamente al difetto dell'elemento soggettivo), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che degli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt.99 e 133 cod. pen., il primo è inammissibile perché non formulato in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva, mentre il secondo è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Co s