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Ordinanza — n. 14918/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack specific legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14918/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Giuffrida's appeal against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible. Giuffrida argued for a different penalty based on vague claims of legal violation and motivational defects, but offered no specific legal reasoning or factual data to support his request. The court rejected the appeal because the grounds were abstract and failed to substantiate the alleged errors in the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be dismissed if the grounds are generic and lack the specific legal or factual reasons required to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of factual support sentencing review Italian procedural law reati contro la sfera personale riservata sorveglianza sui prezzi prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA GIUSEPPE nato a CATANIA il 20/11/1996 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Giuffrida; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena inflitta, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Co sigli re