Cassation appeal dismissed as inadmissible for being repetitive and lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Alessandro Parente inadmissible and ordered him to pay court costs. Parente argued that the lower court's decision lacked sufficient evidence for the criminal liability of the accused, but the court found this claim repetitive. The appeal was rejected because it merely restated arguments already properly evaluated by the appellate judges without providing a specific critique of their reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without offering a specific and critical analysis of the legal reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARENTE ALESSANDRO nato a MACERATA il 26/04/1974 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessandro Parente; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'insufficienza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsig