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Ordinanza — n. 14916/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Vitucci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the three grounds for appeal—regarding the composition of the court, identification of the accused, and sentencing motivation—to be repetitive, generic, and manifestly unfounded. Consequently, the court ruled that these arguments lacked legal merit and did not justify a review of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic, repetitive, or manifestly unfounded grounds render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded repetitive arguments court composition nullity sentencing discretion costs and fine bandiera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITUCCI PASQUALE nato a NAPOLI il 30/07/1977 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita''a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Vitucci; considerato che i tre motivi sono ripetitivi - e pertanto generici- e manifestamente infondati per le seguenti ragioni: - il primo, sulla dedotta nullità per sostituzione del collegio giudicante, non si confronta con la motivazione fornita, giuridicamente ineccepibile; - il secondo, sulla identificazione dell'imputato come l'autore del fatto, formula critiche che non sono di legittimità, ma, al più di merito, e che comunque si riducono a generiche considerazioni prive di qualsivoglia idoneità argomentativa; - il terzo, sulla motivazione della pena, non considera che tale aspetto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede se si esprime, come nel caso concreto (pg.

7) in una motivazione non contraddittoria ed immune da illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 I Consi