Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic timeliness arguments and repetition of appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Giovanni Di Giovine inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the timeliness of the complaint were deemed generic because they failed to engage with the appellate court's specific reasoning on the administrator's ability to return funds. Furthermore, the remaining grounds were found to be mere repetitions of grievances already adequately addressed in the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not confront the lower court's reasoning, or if they merely repeat arguments already fully motivated in the appellate decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVINE GIOVANNI nato a LUCERA il 30/12/1981 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la reazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Giovanni Di Giovine; considerato che il primo motivo (tempestività della querela) è generico poiché non si confronta con la motivazione, laddove evidenzia che fino al momento di decadenza dell'amministratore, costui può restituire le somme sottratte, così escludendosi l'appropriazione indebita (pg. 6); né con l'avvenuta costituzione di parte civile, e della relativa valutazione espressa in proposito nella motivazione; ritenuto che gli ulteriori motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità ed alla motivazione del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi di analoghe doglianze già formulate in grado di appello, cui la Corte d'appello ha fornito adeguata motivazione (pg. 6 e 7, rispettivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Co siglier