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Ordinanza — n. 14913/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Aragione inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds were merely repetitive of the arguments already rejected by the Court of Appeal of Ancona. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the specific defects in reasoning required for review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; Appeals that merely repeat arguments already decided by the lower court without new grounds or defects in reasoning are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Court of Cassation Article 606 criminal procedure code sanzioni pecuniarie prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARAGIONE ANTONIO nato a NAPOLI il 02/03/1986 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato a viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Aragione; considerato che il motivo addotto invoca la rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; le doglianze sono meramente ripetitive delle analoghe considerazioni formulate con l'atto di appello, cui la Corte ha fornito adeguata risposta, non sindacabile in questa sede perché priva dei vizi di legittimità della motivazione indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato che il motivo non consentito rende il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consigliere E