Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critique of lower court's legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Francesca Alfieri inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. Alfieri argued that the Court of Appeal of Caltanissetta incorrectly applied Article 54 of the Penal Code and misinterpreted the facts and evidence. The court rejected these claims because the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the lower judges with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critique of the legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFIERI FRANCESCA nato a GELA il 01/04/1981 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udit4 la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesca Alfieri; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 cod. pen. ed il travisamento dei fatti e delle prove, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non applicabile l'esimente invocata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Consiglier